Riferimenti normativi per lo scarico di fumi in Piemonte
I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente. Nel caso di sostituzione di generatore di calore esistente collegato a canna fumaria collettiva ramificata (UNI 10640) o originariamente dotato di scarico a parete è consentito ancora lo scarico a parete qualora sussistano le condizioni espresse dall’articolo 5, comma 9 del D.P.R. 412/1993* e il generatore di calore installato presenti un rendimento non inferiore a ηg=(93+2Log Pn) - generatore a 4 stelle-.
*modificato dall’art. 17 bis della Legge 3 agosto 2013, n. 90
- Legge 3 agosto 2013, n. 90 - art. 17 bis
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti :
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati
ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione,
con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui
- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livellonazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per
valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle
norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in
conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti al le disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-
ter».