Manutenzione

Manutenzione e assistenza impianti di riscaldamento a Pinerolo

Al fine di tutelare l'ambiente e preservare il buon funzionamento degli impianti, la Energy Saving di Pinerolo propone assistenza tecnica e interventi di manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza le proprie caldaie, come disposto dalle normative di settore: DPR 412/93 551/99, D.lgs 311/06 - DPR 74/2013 ed in particolare per il Piemonte il DGR n. 46-11968 del 4 agosto 2009 e D. G. Region. 6 ottobre 2014, n. 13-381. 
 
Per una corretta gestione degli impianti termici, occorre pertanto prevedere un'accurata pulizia e revisione dei generatori di calore, facendo eseguire periodiche manutenzioni e controlli di efficienza energetica da parte di tecnici abilitati.
Troverai utili informazioni sul sito della Regione Piemonte: consigli e regole per ottimizzare l'impianto termico in armonia con le normative regionali.
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La Manutenzione della Caldaia

Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.
Le periodicità delle manutenzioni dipende da alcuni fattori:
  1.  dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
  2.  se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
  3.  se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.
Con l'entrata in vigore, in Piemonte, della D. G. Regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 sono state introdotte importanti novità, in particolare a partire dal 15 ottobre 2014 in occasione dell’installazione o degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 gli impianti dovranno essere dotati dei nuovi libretti che vanno aggiornati o integrati ogni qual volta sia necessario sul CIT (Catasto degli Impianti Termici).
Il nuovo libretto di impianto si compone di schede molto dettagliate attraverso le quali il manutentore o l’installatore deve registrare le diverse informazioni tecniche che la normativa nazionale (1) e regionale (2) impongono di raccogliere e registrare nel Catasto degli Impianti Termici (CIT)3.
 
I nuovi modelli di libretto di impianto adottati dalla Regione Piemonte, conformi alle indicazioni date dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, hanno introdotto alcune importanti informazioni funzionali ad una migliore gestione e coordinamento con gli altri catasti regionali (SICEE, in particolare) e ad un miglior censimento di ciascun impianto: codice impianto, dati catastali dell’edificio, punti di riconsegna del combustibile e dell’energia elettrica consentiranno alla Regione di rispettare le disposizioni di cui al DPR 74/2013.
La Regione Piemonte ha “dematerializzato”4 il libretto di impianto rendendolo fruibile a cittadini, operatori e autorità pubbliche attraverso l’applicativo informatico Catasto degli Impianti Termici (CIT), così da beneficiare dei netti vantaggi di maneggevolezza offerti dalla tecnologia, nonché riduzione degli oneri connessi al processo di controllo, maggiore trasparenza, maggiore velocità nel perfezionamento delle operazioni di cui il documento costituisce espressione, integrabilità con altri dati quali per esempio quelli legati alla certificazione energetica, agli audit energetici e alla distribuzione dei combustibili.
 
La Regione Piemonte ha “dematerializzato”(4) il libretto di impianto rendendolo fruibile a cittadini, operatori e autorità pubbliche attraverso l’applicativo informatico Catasto degli Impianti Termici (CIT), così da beneficiare dei netti vantaggi di maneggevolezza offerti dalla tecnologia, nonché riduzione degli oneri connessi al processo di controllo, maggiore trasparenza, maggiore velocità nel perfezionamento delle operazioni di cui il documento costituisce espressione, integrabilità con altri dati quali per esempio quelli legati alla certificazione energetica, agli audit energetici e alla distribuzione dei combustibili. Non è necessario, pertanto, che sia fornita in occasione dell’installazione o del primo intervento di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 la copia cartacea del libretto; è invece obbligatoria la compilazione elettronica sul CIT del libretto
  • per i nuovi impianti: all’atto della prima messa in funzione dell’impianto dal responsabile dell’impianto o, su sua delega, dall’impresa installatrice;
  •  per gli impianti esistenti dal responsabile dell’impianto o, su sua delega, dal manutentore. 
I rapporti di controllo potranno essere caricati esclusivamente da manutentori/installatori secondo le tempistiche approvate dalla Regione Piemonte con DGR 13-­‐381 del 6 ottobre 2014:
  • entro 90 giorni per il primo periodo che va dal 15 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015;
  • entro 60 giorni a partire dal 1 febbraio 2015.

Il ruolo di manutentori e installatori

A far data dal 15 ottobre 2014  l’installatore  che  prende appuntamento per l’installazione di un impianto nuovo dovrà ricordare al responsabile dell’impianto che è obbligatorio fornire i dati elencati tra "i Compiti per i Cittadini" al punto 1 e 2. 
Il manutentore che prende il primo appuntamento a far data dal 15 ottobre 2014 per il controllo o la manutenzione di un impianto esistente dovrà verificare se il responsabile di impianto intende delegargli la registrazione del libretto di impianto sul CIT e in questo caso ricordargli che deve fornire i dati indicati tra i COMPITI PER I CITTADINI punto 1 e 2. 
Il manutentore/installatore recupera i dati obbligatori in occasione della visita, e rilascia al cittadino responsabile una dichiarazione di avvenuta esecuzione dell’intervento di installazione o di controllo con l’impegno a caricare sul CIT il rapporto di controllo di efficienza energetica ed eventualmente il libretto (nel caso di delega o di nuovo impianto), nei termini di cui alla DGR n.13-­‐381 del 6 ottobre 2014 (si veda fac simile dichiarazione_D1 disponibile sulla pagina web del CIT). Il cittadino responsabile può verificare il rispetto dei tempi accedendo direttamente sul CIT e laddove riscontri la non ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR n.13-­‐381 del 6 ottobre 2014 può farne denuncia scritta all’Autorità competente.

Il ruolo dei cittadini

1. Tutti i responsabili di impianti nuovi e, nel caso di impianti esistenti, quelli che intendono delegare al manutentore la compilazione del libretto sul CIT, devono mettere a disposizione i seguenti dati:
  • Dati del Nuovo Catasto Edilizio Urbano: i dati possono essere reperiti dal responsabile consultando: o l’atto di acquisto o di locazione; o la dichiarazione dei redditi; o il bollettino TASI o TARES o facendo una visura on-­‐line, sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
  • POD (Point of delivery) dell’energia elettrica: o dal contattore dell’energia elettrica premendo 2 volte il pulsante grigio o dalla bolletta.
  • PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale (solo se presente il contatore del gas) o dalla bolletta!
  • Volume riscaldato: per gli edifici residenziali si ricava moltiplicando per un altezza convenzionale di 3 m la superficie calpestabile riscaldata; o Per gli edifici industriali o del terziario, moltiplicando per l’altezza netta degli stessi la superficie calpestabile riscaldata.
  • Il responsabile dell’impianto, inoltre, deve fornire i dati di tutti gli apparecchi per la climatizzazione invernale, estiva o produzione di acqua calda sanitaria presenti nell’unità immobiliare (anche apparecchi a biomassa, split per il condizionamento, stufe a pellet, etc) in quanto ai sensi del DM 10 febbraio 2010 e s.m.i. come recepito con DGR n.13-­‐381 del 6 ottobre 2014 dalla Regione Piemonte devono essere inseriti nel in occasione del primo intervento di manutenzione o controllo.
  • I cittadini responsabili di impianti esistenti che intendono modificare o aggiornare o compilare direttamente sul CIT il nuovo libretto,  dovranno essere dotati di certificato di autenticazione (smart card o chiavetta usb) che viene fornito da Certificatori Accreditati. La compilazione, quando la funzione sarà disponibile, andrà effettuata prima della visita del manutentore
anomalie riscontrate nel corso dei controlli di efficienza energetica o delle ispezioni
Compiti e responsabilità di cittadini e manutentori di impianti: per sapere di più, 0121 398699
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