Il bollino verde
Il bollino verde consiste nel sistema di certificazione degli impianti termici, obbligatorio dal 5 ottobre 2009 sul territorio regionale. Viene identificato in un codice progressivo che viene apposto sui rapporti di efficienza.
Nel CIT viene dematerializzato il processo di generazione e distribuzione e pertanto non verrà più distribuito in forma cartacea a far data dal 15 ottobre 2014.
lI bollino verde è un codice che viene apposto automaticamente all’atto di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica e avrà una numerazione regionale, composta da RP-nnnnn, attribuita ai singoli allegati (tipo1, tipo2, tipo3, tipo4) e non all’intero impianto. I rapporti di controllo aventi data controllo precedente al 15/10/2014 hanno bollini verdi del seguente tipo: TO-nnnnn, CN-nnnnn, etc; in cui i primi due caratteri indicano la provincia di appartenenza dell’impianto stesso.


Codice impianto e tipologia di controlli
Codice numerico univoco assegnato dal CIT ad ogni impianto termico registrato che può essere letto e /o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, installatore, manutentore, ispettore). Il codice Impianto è assegnato all’impianto nel momento dell’installazione ed è collegato all’impianto fino alla sua rottamazione (per impianti esistenti nel momento dell’inserimento in CIT). Gli impianti già presenti nel SIGIT mantengono il proprio codice impianto nel CIT.
I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. I generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi, che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, sono considerati come un unico impianto termico a cui verrà attribuito un unico codice Impianto.
I controlli, in questo caso, possono essere di due tipi:
- interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013
- controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013
- dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
- se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
- se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.
Gli interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013 non si riportano nel libretto della Regione Piemonte e, al momento neanche nel CIT. Al fine di agevolare i manutentori è stato predisposto un fac simile per le operazioni di manutenzione (si veda Fac simile manutenzione_M1) che, al momento, deve essere rilasciato al responsabile di impianto in solo formato cartaceo.